sabato 17 luglio 2010

Nuove norme a tutela dei consumatori sulla vendita di polizze a distanza.

Dal 15 luglio sono entrate in vigore le nuove regole sulla vendita delle polizze a distanza delle Rc auto o di altri prodotti – si legge nel comunicato diffuso dall’Adico – deliberato nel regolamento Isvap n. 34 del 19 marzo, pubblicato il 6 aprile 2010 sulla Gazzetta Ufficiale, valido sia per il ramo danni che per quello vita.
Pertanto ora le assicurazioni e gli intermediari – spiega il presidente dell’ Adico, Carlo Garofolini – sono obbligati ad un comportamento di maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori quando vendono loro i contratti via Internet o al telefono. Si tratta di un comparto che interessa sempre più clienti che decide di assicurarsi on line per le tariffe più vantaggiose.
In particolare, le norme prevedono che gli addetti al call center siano adeguatamente preparati e l’obbligo di fornite il proprio codice identificativo. Le informazioni devono essere fornite in modo chiaro e puntuale, possedere adeguate conoscenze professionali, seguire corsi di aggiornamento periodici. Sarà l'impresa – fa sapere l’Adico – ad assumersi la piena responsabilità per l'operato degli addetti, nominando al proprio interno un responsabile al quale il cliente possa rivolgersi.
Capitolo a parte per la selezione degli assicurati invece. Il regolamento precisa che alle imprese è vietato discriminare i clienti in funzione dei parametri di rischio, con filtri telefonici o informatici. Non potrà quindi,più capitare – continua Carlo Garofolini – che non si possa contattare un numero verde da una certa provincia del Sud perché fa parte di una tipologia di rischio elevata.
L'Isvap ha anche vietato il collocamento di contratti di assicurazioni senza il preventivo consenso del cliente – spiega il presidente dell’Adico – un meccanismo usato soprattutto nella vendita di biglietti e nei finanziamenti.
E'previsto, inoltre, il diritto a ricevere su carta o formato elettronico il fascicolo informativo prima della conclusione del contratto cosicché il cliente possa restituirlo debitamente firmato. Il diritto di recesso dal contratto negoziato a distanza può comunque essere esercitato nei 14 giorni successivi alla sottoscrizione.
Con riferimento alla Rc auto si precisa che il contrassegno e il certificato assicurativo devono pervenire all'assicurato entro cinque giorni dal pagamento. Nel frattempo il cliente può circolare con la quietanza di pagamento o con la dichiarazione rilasciata dall'impresa o con la ricevuta del pagamento.
Le sanzioni previste in caso di mancata osservanza da parte della compagnia assicuratrice – avverte il presidente di Adico – potrà arrivare fino a 5 milioni di euro.

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