lunedì 25 gennaio 2010

Class action all'italiana

21 gennaio 2010

Con il termine “class-action” (azione di classe) si fa riferimento a strumenti di tutela collettiva risarcitoria che consentono di attivare un unico processo per ottenere il risarcimento del danno subito da un gruppo di cittadini danneggiati dal medesimo fatto realizzato da una azienda scorretta.
Dal 1° gennaio 2010 finalmente è entrato in vigore l’ articolo 140-bis del Codice del consumo.
Sulla carta, si tratta di una straordinaria occasione per rendere effettiva la tutela dei consumatori in tutte quelle situazioni nelle quali si controverte per importi di valore contenuto e per questo generalmente si preferisce rinunciare alla difesa dei propri diritti.
Pur nella consapevolezza di alcuni evidenti limiti dell’attuale normativa, le azioni collettive dovranno essere sperimentate (anche per comprenderne a fondo le inefficienze).
L’ADICO ha già polemizzato poiché non è possibile procedere ad esempio, contro i mega crack del passato come Parmalat o Cirio dato che la “class action” non è retroattiva ossia non si possono intentare cause fino al 16 agosto 2009 e non introduce il concetto di indennità punitiva. In America il giudice può scegliere un risarcimento più alto di quello effettivo, ed allargare gli effetti della sentenza non solo a chi ha partecipato attivamente – e fisicamente – all'azione, ma anche a tutti i membri della comunità che si trovano nella situazione medesima.
“Quest'ultimo concetto dell'indennità punitiva non è previsto” evidenzia il presidente dell’ADICO Carlo Garofolini. “Visto che siamo in Italia e abbiamo i legislatori che ci ritroviamo, non solo non esiste alcuna maggiorazione dell'indennizzo decisa a discrezione del giudice, ma almeno per la Pubblica Amministrazione non esiste proprio un risarcimento. Il testo della legge, infatti, parla chiaramente di «nessun onere a carico dello Stato», e non c'è bisogno di spiegare cosa si intenda con questa locuzione. Aggiungendo danno alla beffa, poi, le spese per l'avvio delle pratiche procedurali saranno proprio a carico della parte più debole, cioè di chi ha richiesto l'azione”.

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