domenica 17 gennaio 2010

E’ illegittima l’iscrizione nei Sistemi di informazioni creditizie (Sic)

17 gennaio 2010

“E’ illegittima l’iscrizione nei Sistemi di informazioni creditizie (Sic), vale a dire le ex centrali rischi in cui vengono inseriti i nominativi dei cattivi pagatori, se l’istituto finanziario non informa l’interessato almeno 15 giorni prima” avverte il presidente dell’ADICO, Carlo Garofolini.
A sancire nuovamente questo principio di garanzia e’ un provvedimento d’urgenza emanato dal Giudice del Tribunale di Ortona il quale ha dato ragione un consumatore che chiedendo un finanziamento per acquistare un’autovettura, ha scoperto di essere iscritto alla Crif, poiché l’ex fidanzata, alla quale aveva prestato la propria garanzia per un prestito, ha onorato solo in parte il proprio debito.
E' risaputo infatti che qualora il debitore principale non pagasse, la banca chiederà al fideiussore di provvedere al rimborso delle rate. Ma il punto fondamentale e’ che non solo la ex, residente in un’altra Regione, non ha mai messo al corrente il garante di questo ritardo nel pagamento delle rate, ma anche che la società creditrice ha omesso di comunicare al ricorrente che i propri dati personali sarebbero stati resi accessibili sui Sic.
Una mancata comunicazione che, quindi, ha portato il ricorrente a ritrovarsi iscritto nei registri della Crif senza saperlo, senza essere stato avvisato dell’atto di messa in mora e senza che gli sia mai stato richiesto il rientro del debito.
Fatto che ha portato il Giudice a ribadire che – si legge nella sentenza – “il ricorrente, in qualità di coobbligato, doveva essere avvisato della situazione che andava delineandosi, in modo da essere messo nelle condizioni di poter far fronte agli obblighi su di esso gravanti”.
La segnalazione e’, infatti, avvenuta tramite la società creditrice in questione con una condotta che il Giudice ha ritenuto “in violazione del codice deontologico dei sistemi informativi, nonche’ del dovere di massima attenzione al quale gli intermediari finanziari sono tenuti secondo le istruzioni della Banca d’Italia e del Garante della Privacy”.
Il Giudice ha quindi ordinato alla società creditrice l’immediata revoca della segnalazione del credito vantato alla Crif con contestuale cancellazione del nome del consumatore, nonché il pagamento di tutte le spese, evidenziando altresì che il danno complessivo che può essere prodotto da una segnalazione infondata alla Crif non può essere “adeguatamente ristorabile con il solo versamento di una somma in denaro”.
Dalla segreteria dall’ADICO ricordano che “il Codice deontologico dei Sistemi di informazioni creditizie in vigore dal 2005 prevede anche dei tempi certi di permanenza dei dati nella banca dati, qualora non si rispettino le scadenza delle rate.
In particolare, le richieste di finanziamento vengono conservate per 6 mesi (1 mese in caso di rifiuto o rinuncia al finanziamento) dalla richiesta; le morosità di due rate (o mesi) poi sanate sono visibili per 12 mesi dalla data di regolarizzazione; le morosità superiori a due rate (o mesi) poi sanate sono visibili per 24 mesi dalla data di regolarizzazione; le morosità mai sanate rimangono visibili per 36 mesi dalla scadenza contrattuale o dall’ultimo aggiornamento; tutte le altre informazioni positive che indicano il pieno rispetto del piano di rimborso del finanziamento – rimangono”.

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